Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 29/12/2000 n. 441

- L'art. 156 del testo unico è il seguente: "Art. 156 (Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali) (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 10 e 11 aggiunti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 24; legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 2, comma 1, lettera d) e art. 6) .

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 151 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il Ministero può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione, anche in difformità della decisione regionale.

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta dal comma 1, è rilasciata secondo le procedure previste all'art. 26.

3. Per le attività minerarie di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero prevista dal comma 1, è rilasciata sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano ferme le competenze del Ministero dell'ambiente in materia di cave e torbiere". Note all'art. 5:

- L'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, così dispone: "Art. 20. Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni".

- L'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, così dispone: "Art. 1 (Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle

arti contemporanee e di nuovi musei)

1. È istituito in Roma il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di seguito denominato "Centro , con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonchè svolgere manifestazioni e attività connesse. Il Centro è sede del museo delle arti contemporanee. Nell'àmbito del Centro è istituito il museo dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento significativo della cultura architettonica del novecento e contemporanea.

2. Il Centro collabora con il Ministero degli affari esteri ai fini della programmazione di mostre ed esposizioni all'estero.

3. È istituito, nell'ambito della discoteca di Stato, il museo dell'audiovisivo con il compito di raccogliere, conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi, multimediali, realizzati con metodi tradizionali o con tecnologie avanzate.

4. È istituito il museo della fotografia con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre al pubblico materiale fotografico e tutto quanto attiene alla fotografia e con funzioni di ricerca nel campo delle attività di conservazione dei materiali e in quello delle tecnologie.

5. Il Centro, la discoteca di Stato e il museo della fotografia hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti e delle somme ad essi assegnate a carico dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, ad eccezione delle spese relative al personale.

6. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabiliti l'ordinamento interno e le modalità di funzionamento degli istituti di cui al comma 5.

7. Agli istituti di cui al comma 5, sono assegnate le dotazioni di personale stabilite dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i rispettivi direttori o sovrintendenti.

8. Il Ministero per i beni e le attività culturali affida la progettazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le modalità di cui all'art. 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

9. Per le attività di progettazione connesse alla realizzazione delle opere del Centro e dei musei, nonchè per gli interventi di adeguamento delle sedi degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di lire 10 miliardi nel 1999.

10. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel 1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000, da parte del Ministero dei lavori pubblici.

11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attività propedeutiche, e per il funzionamento del Centro e dei musei è autorizzata la spesa di lire

6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000.

12. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per l'acquisto, anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre nei musei istituiti con la presente legge". Note all'art. 8:

-Per i riferimenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, si veda la nota all'art. 1.

-La legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 ottobre 1996, n. 248.

- Per l'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, si veda la nota all'art. 5. Note all'art. 9:

- L'art. 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, così recita: "Art. 5 (Revisione dei film).

1. (Omissis).

2. Nel primo comma dell'art. 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, le parole: "di volta in volta dal Ministro del turismo e dello spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "ad inizio di ogni anno dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo".

3. (Omissis).

4. Al fine di consentire il più efficiente lavoro della commissione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, il Dipartimento dello spettacolo può stipulare convenzioni per l'assistenza tecnica alle proiezioni, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile l985, n. 163".

- La legge 21 aprile 1962, n. 161, recante "Revisione dei film e dei lavori teatrali", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 1962, n. 109.

- Gli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, così recitano: "Art. 4 (Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi).

1. All'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) (omissis);

b) al comma 2, le parole: "dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro per i beni e le attività culturali, è composta dal capo del Dipartimento dello spettacolo, o da altro dirigente, ed";

c) (omissis).

2. Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) (omissis);

b) (omissis);

c) nel primo comma dell'art. 11, le parole: "in ciascun trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "in ciascun semestre";

d) (omissis);

e) all'art. 18, primo comma, le parole: "sentito il parere di una delle com missioni di cui all'art. 46 se a lungometraggio, e della commissione di cui all'art. 49 se a cortometraggio,", sono sostituite dalle seguenti: "sentito il parere della commissione di cui all'art. 48,"; al terzo comma, le parole: "commissione di cui all'art. 49", sono sostituite dalle seguenti: "commissione di cui all'art. 48";

f) (omissis); g) l'art. 46, come da ultimo modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, è abrogato.

3. Resta ferma l'applicazione dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, lettera d), fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, e per i film che abbiano avuto la prima proiezione in pubblico anteriormente a tale data. "Art. 5 (Commissione consultiva per il cinema).

1. La commissione consultiva per il cinema, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di cinema. In particolare, essa esprime parere: a) in ordine al riconoscimento della qualifica di: "film di interesse culturale nazionale", ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213; b) in ordine al riconoscimento dei premi per le sceneggiature, nonchè alla selezione dei progetti di opere filmiche, di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213; c) in ordine alla erogazione del fondo di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nei casi previsti dalla legge.

2. Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 4, le parole: "su conforme parere della sottocommissione di cui all'art. 30." sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo.";

b) (omissis);

c) all'art. 19, quarto comma, le parole: "sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della commissione centrale per la cinematografia a norma dell'art. 3,", sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimenti del capo del Dipartimento dello spettacolo;";

d) al terzo comma dell'art. 28, le parole: "sentita la commissione centrale per la cinematografia" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I premi sono concessi su conforme parere della commissione consultiva per il cinema."; all'ottavo comma del medesimo

art. 28 le parole: "su proposta della commissione centrale per la cinematografia" sono soppresse";

e) (omissis);

f) nel comma 1 dell'art. 44, le parole: "sentita la commissione centrale per la cinematografia,", sono sostituite dalle seguenti: "sentita la commissione consultiva per il cinema,";

g) nel primo comma, lettera c), dell'art. 45, le parole: "delle iniziative promozionali, culturali e informative", sono soppresse". "Art. 6 (Commissione per il credito cinematografico).

1. La commissione per il credito cinematografico, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine:

a) alla valutazione tecnico-finanziaria dei progetti di opere filmiche assistite dal Fondo di garanzia, di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153;

b) alla definizione della misura del contributo in conto interessi sui mutui contratti con istituti bancari dalle imprese operanti nel settore della cinematografia.

2. (omissis).

3. (omissis).".

-La legge 30 aprile 1985, n. 163, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1985, n. 104. Note all'art. 10:

-Gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, così recitano: "Art. 8 (Commissione consultiva per il teatro).

1. La commissione consultiva per la prosa, di cui all'art.1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, modifica la propria denominazione in: "commissione consultiva per il teatro". Essa ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di teatro. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

 

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